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Nuova normativa antisismica - Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003






NTC2018 - Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018









Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 105 del 8-5-2003 (Suppl. Ordinario n. 72)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in
particolare, l'art. 93, comma 1, lettera g), concernente le funzioni
mantenute allo Stato in materia di criteri generali per
l'individuazione delle zone sismiche ed alle norme tecniche per le
costruzioni nelle medesime zone, nonche' l'art. 94, comma 2, lettera
u), recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni in materia di
individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli
elenchi delle medesime zone;
Considerata la necessita', nelle more dell'espletamento degli
adempimenti previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, di fornire alle Regioni criteri generali attinenti alla
classificazione sismica, nonche' di predisporre norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2002, n. 4485, con il quale, in
vista del soddisfacimento delle predette necessita', e' stato
costituito un gruppo di lavoro incaricato di predisporre tutti gli
elementi indispensabili per la successiva adozione di un assetto
normativo provvisorio per la classificazione, sismica del territorio
nazionale e per la progettazione antisismica;
Visti gli esiti delle attivita' svolte dal predetto gruppo di
lavoro, e ritenuto che gli stessi corrispondano alle esigenze
riscontrate e possano, conseguentemente, offrire gli elementi di base
per una prima e transitoria disciplina della materia, anche ai fini
dei consequenziali adempimenti di competenza regionale;
Preso atto delle risultanze delle attivita' svolte dalla
Commissione per lo studio della definizione dei criteri generali per
l'individuazione delle zone sismiche, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 17672 del
30 luglio 2002, e ritenuto che da tali attivita' emerga una
prospettiva di ricerca di particolare rilievo, da sviluppare e
portare a completamento con il concorso ditutte le componenti
istituzionali e scientifiche interessate in vista di una successiva
disciplina organica della materia;
Acquisita l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
Acquisito l'avviso del Presidente della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che si
e' espresso in conformita';
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 4.
1. Nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui
all'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui
all'articolo 94 del medesimo decreto legislativo, sono approvati i
"Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione,
formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" di cui
all'allegato 1, nonche' le connesse "Norme tecniche per il progetto,
la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici", "Norme
tecniche per progetto sismico dei ponti", "Norme tecniche per il
progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni" di
cui, rispettivamente, agli allegati 2, 3 e 4 della presente
ordinanza, di cui entrano a far parte integrante e sostanziale.

Art. 2.
1. Le regioni provvedono, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri
generali di cui all'allegato 1, all'individuazione, formazione ed
aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche. In zona 4 e' lasciata
facolta' alle singole regioni di introdurre o meno l'obbligo della
progettazione antisismica.
2. Per le opere i cui lavori siano gia' iniziati e per le opere
pubbliche gia' appaltate o i cui progetti siano stati gia' approvati
alla data della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi
le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti.
Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso
continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti.
In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di
cui al comma 3, la progettazione potra' essere conforme a quanto
prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con
la possibilita', per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le
norme tecniche vigenti.
I documenti di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 potranno essere
oggetto di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei risultati
della loro sperimentazione ed applicazione e con particolare
riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico nei
centri storici, con il concorso di tutte le componenti istituzionali
e scientifiche interessate.
3. E' fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura
dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti
allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere
infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile,
sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le
verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro
cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via
prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2,
secondo quanto definito nell'allegato 1.
4. In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla
data della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile
e le regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza
statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad
individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano
le caratteristiche di cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti
competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche
tecniche, che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di
ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme.
5. Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti
successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima
categoria per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per
quelle in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3, non e'
prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla
norma.
6. La necessita' di adeguamento sismico degli edifici e delle
opere di cui sopra sara' tenuta in considerazione dalle
Amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed
annuali di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' ai fini della
predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza
antisismica di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.

Art. 3.
1. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le
regioni e coinvolgendo gli ordini professionali interessati, promuove
e realizza, avvalendosi anche delle strutture scientifiche di cui
all'art. 4, programmi di formazione e di diffusione delle conoscenze
volti ad assicurare un'efficace applicazione delle disposizioni della
presente ordinanza.
2. Per le verifiche di cui all'art. 2, comma 3, potranno
utilizzarsi le risorse provenienti dalle Disposizioni di cui di cui
all'art. 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002, in quanto
applicabili.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il Dipartimento
della protezione civile provvedera' ad individuare, sentite le
regioni, ulteriori fonti di finanziamento da rendere disponibili per
lo scopo.

Art. 4.
1. Al fine di assicurare la piu' agevole ed uniforme applicazione
delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento
della protezione civile e' autorizzato a promuovere la costituzione
di un centro di formazione e ricerca nel campo dell'ingegneria
sismica e di una rete dei laboratori universitari operanti nel
medesimo settore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2003
Il Presidente: BERLUSCONI




Per visualizzare l'Ordinanza 3274 del 30 Marzo 2005 (30/03/2005) (aggiornata con le modifiche delle ordinanze successive), premere le righe sottostanti ed attendere.
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Ordinanza P.C.M. 3274)
Ordinanza P.C.M. 3431 del 3/05/05 (ultime modifiche alla 3274)
Allegato 2 - Edifici
Allegato 3 - Ponti



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